I ripetitori di telefonia mobile di Mazara del Vallo

giovedì 21 gennaio 2010

La normativa in materia

E’ stato il decreto Gasparri, (Decreto Legislativo n. 198 del 4/9/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13/9/2002 in vigore dal 14/9/2002), a introdurre norme meno restrittive e maggiore libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile sul territorio nazionale. La legge governativa volta ad ''accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese'', riconosce le infrastrutture di telecomunicazioni (le antenne) di interesse nazionale, considerandole di importanza pari alle opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione pubblica, ecc.). Inoltre, esse sono ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e quindi possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale (sia in zona residenziale, sia in zona industriale). I Comuni, comunque, possono definire le aree più idonee all'installazione degli impianti e quelle, invece, da escludere per motivi ambientali e paesaggistici.
Una legge, quella voluta dal Ministro per le telecomunicazioni, che fissa in 70 metri la distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni e che chiama l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) a dare l’ok al posizionamento.
A questo punto, ottenuto il parere favorevole da parte dell’ARPA, le Compagnie Telefoniche hanno man libera in quanto se l’Amministrazione Comunale non autorizza l’installazione, non ottempera alle disposizioni del sopraccitato decreto.
Tutto avviene quindi nel formale rispetto delle norme di legge, ma spesso non ci si preoccupa oltremodo di stabilire criteri atti a tutelare le aree urbanizzate da un eccesso di fonti elettromagnetiche inquinanti, né d’altra parte ad organizzare un controllo dell’effettiva intensità e quantità delle emissioni autorizzate "sulla carta".

Per quanto riguarda la proprietà privata, le Società che gestiscono la telefonia mobile spesso offrono ai privati interessanti somme annue per la concessione, senza troppe limitazioni, all’installazione dei ripetitori. Cifre appetibili, ma assolutamente inadeguate alla diminuizione del valore del fabbricato a causa della presenza del ripetitore stesso.

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